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Sicurezza Ristoranti: tabella allergeni da esporre

Sicurezza Ristoranti: tabella allergeni da esporre

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L’8 febbraio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 231/2017, entrato in vigore il 9 maggio 2018, inerente alle procedure di etichettatura degli alimenti nonché all’obbligo da parte degli esercenti del settore alimentare di indicare eventuali allergeni presenti. La legge prevede una serie di disposizioni in materia di etichettatura degli alimenti relative al Reg. UE n. 1169/2011.

Quali sono gli allergeni da indicare sulla tabella

Indice

Ci sono alcune disposizioni ritenute di maggiore interesse per le aziende tra cui l’obbligo di indicare gli allergeni dei prodotti somministrati su apposito registro e tabella allergeni da esporre al pubblico e facilmente reperibile durante le operazioni di controllo da parte delle autorità.

Le sostanze allergeni che devono essere indicate obbligatoriamente sono 14 (su 120 ritenute responsabili di allergie). Ecco quali sono:

  • Cereali con glutine (grano, orzo, segale, kamut, farro, avena e prodotti derivati);
  • Crostacei (e prodotti a base di crostacei)
  • Uova (e prodotti a base di uova)
  • Pesce (e prodotti a base di pesce)
  • Arachidi (e prodotti a base di arachidi)
  • Soia (e prodotti a base di soia)
  • Latte e derivati;
  • Frutta a guscio;
  • Sedano (e prodotti che lo contengono);
  • Senape (e prodotti che la contengono);
  • Anidride solforosa (e solfiti);
  • Lupini;
  • Molluschi (e prodotti con molluschi).

Il cartello recante l’indicazione degli allergeni deve riferirsi ad ogni singolo prodotto di gastronomia, pasticceria, panetteria e gelateria, per esempio:

Tagliatelle al ragù alla bolognese (glutine); Tiramusù (uova, glutine)

Inoltre nel cartello deve essere apposta la dicitura “decongelato” su tutti i prodotti, tenendo conto delle deroghe previste dalla normativa. Un aspetto che approfondiremo successivamente.

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Categorie di alimenti non pre-imballati

Cerchiamo di fare chiarezza e di capire nel dettaglio cosa stabilisce il decreto 231/2017 entrato in vigore lo scorso 9 maggio. All’art. 19 indica quali sono le categorie di alimenti non pre-imballati per cui vige l’obbligo della tabella:

  • prodotti venduti sfusi;
  • prodotti imballati al banco;
  • prodotti preincartati;
  • prodotti somministrati con banco di vendita (es. mense, bar, ristoranti);
  • preparati alimentari destinati al consumo immediato.

Le disposizioni previste dalla normativa, riguardano l’obbligo di informazione al consumatore sugli allergeni e in particolare per i prodotti somministrati nei pubblici esercizi (bar, ristoranti) le informazioni devono essere riconducibili ad ogni singolo alimento, sul menù, sulla tabella e con i sistemi digitali. Solo in quest’ultimo caso è necessario che le informazioni siano riportate anche su documenti cartacei per essere facilmente reperibili in caso di controlli da parte delle autorità. I pubblici esercizi hanno anche l’obbligo di ricevere dai fornitori, le informazioni precise e dettagliate sugli allergeni.

L’indicazione “decongelato”

Il D.Lgs. 231/2017 disciplina anche i prodotti decongelati, le deroghe sono quelle individuate nell‘allegato VI del Regolamento UE n. 1169/2011. L’obbligo sussiste quando la mancata indicazione induce gli acquirenti in errore e non sono chiari gli ingredienti presenti. L’indicazione non si riporta quando la fase di congelamento è necessaria al processo di produzione e quando lo scongelamento non produce effetti negativi sulla qualità e sulla sicurezza degli alimenti.

Quali sono gli altri obblighi del D.Lgs. 231/2017

L’art. 19, commi 4-5 e 6, conferma le vecchie disposizioni in essere. Le bevande che sono vendute con spillatura devono riportare il cartello con indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo, l’acqua trattata deve riportare la denominazione “acqua potabile trattata” oppure ” acqua potabile tratta e gassata” se è stata aggiunta anidride carbonica.

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Quali sono le sanzioni

allergeni tabella sanzioni

Per le imprese, i ristoratori e gli esercenti che non rispettano l’obbligo previsto dal D.Lgs. 231/2017 (art. 23) sono previste delle sanzioni pecuniarie:

  • Omessa indicazione degli allergeni: multe da 3.000 a 24.000 euro;
  • Indicazione degli allergeni con modalità difforme da quella prevista dalla legge: multe da 1.000 a 8.000 euro (la sanzione è ridotta fino ad 1/3 per le microimprese art. 27);
  • Omissione indicazioni obbligatorie e fasi precedenti alla vendita: sanzione da 500 a 4.000 euro.

È ammessa la sanzione ridotta (riduzione del 30% sull’importo) se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica, inoltre il comma 2 dell’art. 27 del D.Lgs. 231/2017 prevede anche la diffida. Gli organi di controllo possono diffidare l’interessato ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine di 20 giorni se è la prima volta che viene accertata la violazione. Le autorità competenti fanno capo al “Dipartimento dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari” del Ministero dell’Agricoltura.

Raccomandiamo di prestare la massima attenzione al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2017. Al fine di adempiere ai requisiti normativi previsti dalla legge, Sicurezza Lavoro offre servizi di consulenza e assistenza per la compilazione della tabella degli allergeni da esporre. Contattaci subito per un preventivo.

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