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Coordinatore della sicurezza CSE e CSP 5/5 (2)

Coordinatore della sicurezza CSE e CSP

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La figura del coordinatore della sicurezza nei cantieri, temporanei o mobili, è scelto dal responsabile dei lavori. Esso permette di coordinare le imprese scelte per effettuare i lavori, in modo tale da diminuire i rischi sul lavoro. Questo coordinatore è fondamentale per eseguire correttamente i lavori, infatti i suoi compiti sono importantissimi a partire dalla fase di progettazione, fino a quella esecutiva. Il Testo Unico per la Sicurezza, cioè il Decreto Legislativo 81/2008, prevede che il coordinatore della sicurezza abbia due ruoli:

  1. in fase di progettazione: in questo caso viene chiamato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP);
  2. in fase di esecuzione: in questo caso viene definito coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Questi due ruoli sono differenti tra loro e possono essere eseguiti dalla stessa persona, oppure da due diversi esperti.

Differenza tra CSP e CSE

Indice

CSP e CSE sono due figure diverse, come indicato specificatamente dagli articoli 91 e 92 del Decreto Legislativo 81/2008, le differenze sono:

– il CSP scrive il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cioè il documento che serve a regolare la sicurezza nel cantiere; il Fascicolo con tutte le caratteristiche del progetto, che include i piani per la prevenzione e la protezione dai rischi che potrebbero mettere in pericolo i lavoratori

– il CSE controlla se il PSC viene eseguito correttamente da tutti i dipendenti per l’intera durata dei lavori, coordinando e controllando che tutte le procedure di lavoro vengano applicate correttamente.

Compiti del CSE

Il Testo Unico per la Sicurezza, precisamente l’articolo 92 del D.Lgs 81/2008, regole esattamente tutte le mansioni di cui si deve occupare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Nello specifico i suoi compiti sono:

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– controllare se le imprese e i lavoratori autonomi rispettino il regolamento contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), quando previsto e se vengono applicate le corrette procedure di lavoro;

– verificare la validità del piano operativo di sicurezza (POS), controllando che sia coerente in tutte le sue parti con il PSC;

– allineare PSC e il fascicolo con i dettagli dei lavori, in modo tale da valutare le proposte dell’impresa che effettua i lavori per migliorare la sicurezza nel cantiere;

– controllare se le imprese scelte per i lavori rispettino i propri POS;

coordinare e far cooperare datori di lavoro e lavoratori autonomi, fornendo una giusta e reciproca informazione;

– verificare che siano rispettati gli accordi tra le parti sociali, in modo tale da coordinare al meglio i rappresentanti della sicurezza e fornire una migliore sicurezza nel cantiere;

– segnalare al responsabile dei lavori, mediante una contestazione scritta diretta all’azienda che si occupa dei lavori e ai lavoratori autonomi, la noncuranza delle disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza e del PSC;

– proporre di sospendere i lavori, allontanare le imprese o i lavoratori autonomi se lo ritiene prettamente necessario. Se dopo la segnalazione i problemi persistono, senza nessuna motivazione al riguardo, il CSE deve comunicare l’inottemperanza all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

– l’ultimo obbligo è molto importante, in quanto permette al CSE di potere o dovere prendere provvedimenti sulle singole situazioni pericolose, di conseguenza il CSE deve controllare regolarmente il cantiere in modo tale da assicurarsi che non ci siano lavorazioni pericolose e nel caso ci fossero, intervenire.

Quando serve nominare il CSE

coordinatore sicurezza foto

In quei cantieri in cui sono presenti più aziende addette ai lavori, il responsabile dello stesso deve scegliere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima che vengano affidati i lavori alla ditta, come indicato nel D.Lgs 81/2008 articolo 90.
Quando invece i lavori spettano inizialmente ad un’unica azienda e in seguito si aggiungono altre imprese a far parte dei lavori, è obbligatorio nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, come stabilito dal D.Lgs 81/2008 articolo 90 comma 5.

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Compiti del CSP

Il coordinatore sicurezza in fase di progettazione esegue il proprio lavoro dal momento in cui gli viene affidato l’incarico, fino a quando vengono effettuate le offerte per il cantiere. In questo periodo il CSP si deve occupare di scrivere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo, organizzandosi insieme al progettista su come progettare e scegliere le architetture per realizzare l’opera. Il CSP è anche soggetto a responsabilità penali, esse sono basate sulla prevedibilità dell’incidente che potrebbe causare l’infortunio del lavoratore, valutando una volta successo il fatto se si poteva prevedere lo stesso durante la progettazione e se è stato inserito e accuratamente affrontato nel documento. Il progetto e il piano di sicurezza e coordinamento, devono svilupparsi insieme, adeguandosi uno con l’altro in modo tale da condividere le richieste del mandante dei lavori alla realizzazione, rispettando la sicurezza e la salute dei lavoratori del cantiere.

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